Il potere dei soci oltre lo statuto
La governance societaria non è determinata soltanto dall’atto costitutivo e dallo statuto. Accanto alle regole organizzative della società, i soci possono assumere tra loro obblighi destinati a coordinare l’esercizio del voto, la circolazione delle partecipazioni e, più in generale, il controllo dell’impresa.
È questo lo spazio dei patti parasociali: strumenti negoziali che possono stabilizzare gli assetti proprietari, prevenire conflitti o costruire equilibri di governo non sempre opportuno — o possibile — cristallizzare integralmente nello statuto.
Che cosa può regolare un patto parasociale
L’art. 2341-bis c.c., nella disciplina delle società per azioni, individua tre grandi famiglie di accordi diretti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: quelli relativi all’esercizio del diritto di voto, quelli che pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni e quelli aventi per oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante.
Nella pratica il contenuto può essere più articolato: consultazione preventiva, impegni di voto, designazione di amministratori, maggioranze convenzionali tra aderenti, lock-up, prelazioni convenzionali, opzioni, meccanismi di uscita e clausole destinate a gestire situazioni di stallo. La validità e l’efficacia di ciascuna previsione vanno però verificate alla luce del tipo societario, delle norme imperative e della concreta struttura dell’accordo.
Patto parasociale e statuto non sono la stessa cosa
La distinzione ha conseguenze operative essenziali. Lo statuto appartiene all’ordinamento della società e le sue clausole, nei limiti consentiti dalla legge, incidono sull’organizzazione sociale. Il patto parasociale nasce invece come accordo tra determinati soggetti e, in linea generale, vincola i contraenti.
Ne deriva che la violazione di un impegno parasociale non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto societario compiuto in difformità. Un socio può, per esempio, esercitare in assemblea il voto in modo incompatibile con l’obbligo assunto verso gli altri aderenti: occorrerà allora distinguere la validità della deliberazione sul piano societario dalle conseguenze dell’inadempimento sul piano contrattuale, salvo l’operatività di specifiche discipline legali.
Sindacati di voto e libertà del socio
Il sindacato di voto è uno degli strumenti più delicati perché incide sul modo in cui il socio esercita una prerogativa centrale della partecipazione. Può servire a costruire una maggioranza stabile, assicurare rappresentanza a gruppi di soci, coordinare nomine o fissare preventivamente una linea comune su determinate materie.
La redazione deve evitare che il coordinamento si trasformi in un meccanismo incompatibile con norme inderogabili o con l’assetto degli organi sociali. Particolarmente importante è non confondere il potere del socio di concordare il proprio comportamento con i doveri che la legge attribuisce agli amministratori, i quali non possono essere ridotti a meri esecutori di istruzioni parasociali quando queste confliggano con i loro doveri.
Circolazione delle partecipazioni e stabilità dell’assetto proprietario
I patti possono inoltre limitare convenzionalmente la possibilità di trasferire azioni o partecipazioni. In questo ambito la scelta tra clausola statutaria e accordo parasociale assume particolare rilievo: nella S.r.l., ad esempio, l’art. 2469 c.c. muove dalla libera trasferibilità delle partecipazioni salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, disciplinando anche le conseguenze di determinate limitazioni statutarie.
Un vincolo parasociale alla vendita, invece, opera anzitutto tra gli aderenti. La progettazione dell’operazione deve quindi considerare non solo il contenuto economico del vincolo, ma anche l’effetto che si vuole ottenere nei confronti della società, degli altri soci e degli eventuali terzi acquirenti.
Durata, recesso e pubblicità
Per i patti rientranti nell’art. 2341-bis c.c. la legge stabilisce una durata massima di cinque anni; un termine maggiore viene ricondotto a tale durata e il patto può essere rinnovato. Se manca un termine, ciascun contraente può recedere con preavviso di centottanta giorni.
La disciplina della pubblicità varia in funzione del tipo di società. L’art. 2341-ter prevede specifici obblighi per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; per le società quotate opera inoltre la disciplina speciale del Testo unico della finanza. Non è quindi corretto trattare tutti i patti parasociali come una categoria soggetta a un unico regime.
La S.r.l.: autonomia statutaria e poteri dei soci
Nella S.r.l. il tema assume caratteristiche peculiari per l’ampio spazio riconosciuto all’autonomia organizzativa. L’art. 2468 c.c. consente, nei limiti di legge, l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili; l’art. 2479 individua inoltre le materie riservate alla decisione dei soci e consente, nei casi previsti, che ulteriori argomenti siano sottoposti alla loro decisione.
Prima di ricorrere a un patto esterno è quindi necessario domandarsi se l’interesse perseguito debba essere protetto attraverso lo statuto, attraverso un diritto particolare, attraverso un accordo parasociale oppure mediante una combinazione coordinata di questi strumenti.
La violazione del patto e la costruzione dei rimedi
Proprio perché il patto ha natura negoziale, la sua efficacia dipende anche dalla qualità dei rimedi predisposti. Durata, modalità di adesione, uscita, conseguenze del trasferimento della partecipazione, risoluzione delle controversie e strumenti contro l’inadempimento devono essere progettati insieme alle obbligazioni principali.
Una clausola parasociale apparentemente precisa può risultare poco utile se, nel momento del conflitto, non è chiaro quale tutela possa essere concretamente attivata o se il rimedio arriva quando la decisione societaria ha già prodotto effetti difficilmente reversibili.
Governare il conflitto prima che emerga
I patti parasociali sono spesso associati alla gestione del conflitto tra soci, ma la loro funzione più efficace è preventiva. Consentono di stabilire in anticipo come verranno prese determinate decisioni, come sarà mantenuto un equilibrio tra gruppi di partecipanti e quali meccanismi opereranno quando quell’equilibrio venga meno.
La questione, quindi, non è scegliere astrattamente tra statuto e patto parasociale. È costruire un’architettura coerente tra proprietà, potere, amministrazione e uscita dall’investimento, evitando sovrapposizioni o contraddizioni tra regole societarie e obblighi contrattuali.
