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Donazioni, legittima e circolazione dei beni dopo la riforma

Il nuovo equilibrio tra tutela dei legittimari e sicurezza degli acquisti dopo la legge n. 182/2025.

10 SETTEMBRE 2026 · 8 MIN DI LETTURA · LUCA BAGNASCO, MANAGING PARTNER

Una riforma che incide sul rischio della provenienza donativa

Per lungo tempo la provenienza donativa di un immobile ha rappresentato un elemento di rischio nella successiva circolazione del bene. La possibilità che, aperta la successione del donante, un legittimario leso potesse agire non soltanto contro il donatario ma, a determinate condizioni, anche verso i successivi acquirenti rendeva più complessa la vendita e, soprattutto, il finanziamento ipotecario.

Con l'art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore ha modificato in modo significativo gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile. La finalità dichiarata è rendere più sicura la circolazione dei beni provenienti da donazione e facilitarne l'accesso al credito, senza eliminare la tutela riservata ai legittimari.

La novità centrale non è la scomparsa dell'azione di riduzione: cambia, soprattutto, il modo in cui i suoi effetti si proiettano sui terzi.

Il nuovo art. 563 c.c.: il terzo acquirente

Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce, in linea generale, che la riduzione della donazione non pregiudica il terzo al quale il donatario abbia alienato l'immobile. L'obbligo di reintegrare il legittimario si concentra quindi sul donatario, tenuto a compensarlo in denaro nei limiti necessari a ricostituire la quota di riserva.

È un mutamento strutturale. Nel sistema previgente, la tutela reale del legittimario poteva raggiungere, ricorrendone i presupposti, il bene nella sfera del successivo avente causa. Nel nuovo sistema il legislatore privilegia la stabilità dell'acquisto del terzo e converte il conflitto, normalmente, in una pretesa patrimoniale verso il donatario.

Resta una disciplina specifica per l'avente causa a titolo gratuito: se il donatario è in tutto o in parte insolvente, quest'ultimo può essere chiamato a compensare il legittimario, nei limiti del vantaggio conseguito.

Ipoteche e garanzie: cosa cambia con l'art. 561 c.c.

La riforma interviene anche sulla sorte dei pesi e delle ipoteche costituiti dal donatario. Essi restano efficaci anche quando il bene venga restituito per effetto della riduzione; il minor valore che ne deriva viene compensato in denaro dal donatario nei confronti dei legittimari, nei limiti necessari all'integrazione della riserva.

Il punto è particolarmente rilevante per il mercato del credito. La maggiore stabilità dell'ipoteca riduce una delle criticità che tradizionalmente rendevano più difficile utilizzare un immobile di provenienza donativa come garanzia di un finanziamento.

La legittima non viene abolita

La maggiore tutela del traffico giuridico non equivale a una soppressione dei diritti dei legittimari. Coniuge, figli e, nei casi previsti dalla legge, ascendenti continuano a poter far valere la lesione della quota loro riservata attraverso l'azione di riduzione.

Cambia però l'allocazione del rischio. La protezione del legittimario tende a gravare maggiormente sul patrimonio del beneficiario della liberalità, mentre il terzo acquirente vede rafforzata la stabilità del proprio titolo.

Questo rende ancora più importante, nella pianificazione successoria, valutare non soltanto la composizione quantitativa delle quote ma anche la solvibilità dei beneficiari, la struttura complessiva delle liberalità e gli effetti che esse possono produrre al momento dell'apertura della successione.

La disciplina transitoria: il passaggio decisivo

L'art. 44, comma 2, contiene una disciplina transitoria particolarmente rilevante. Le nuove regole si applicano direttamente alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge.

Per le successioni già aperte, la legge ha previsto una finestra di sei mesi entro la quale la tutela secondo il regime previgente poteva essere preservata attraverso la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione oppure, nei casi previsti, mediante un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione notificato e trascritto. Sono inoltre fatti salvi gli effetti delle opposizioni già tempestivamente compiute secondo il precedente art. 563 c.c.

Decorso il semestre senza tali adempimenti, la nuova disciplina si estende anche alle successioni aperte anteriormente. Alla data di questo contributo, tale finestra transitoria è quindi già trascorsa. La verifica concreta deve tuttavia essere svolta caso per caso, ricostruendo data di apertura della successione, donazioni, trascrizioni, eventuali opposizioni e domande giudiziali.

Conseguenze pratiche per vendite e due diligence

La riforma rende la provenienza donativa meno problematica, ma non trasforma la due diligence in un controllo puramente formale. In una compravendita restano essenziali almeno quattro verifiche:

  • la catena delle provenienze e la data della donazione;
  • l'eventuale apertura della successione del donante e il regime transitorio applicabile;
  • l'esistenza di domande di riduzione, opposizioni o altre formalità trascritte;
  • la presenza di ipoteche, pesi, garanzie e ulteriori elementi capaci di incidere sulla commerciabilità o sul finanziamento.

Per banche, investitori e acquirenti il quadro è oggi più favorevole. Per chi pianifica una successione, invece, la riforma impone di considerare con maggiore attenzione il profilo patrimoniale della tutela dei legittimari.

Un nuovo equilibrio tra famiglia e mercato

La riforma segna una scelta precisa: preservare la successione necessaria, ma ridurre l'incertezza che la sua tutela reale poteva trasferire per lungo tempo sulla circolazione dei beni. Il risultato è un sistema nel quale la protezione familiare e la sicurezza dei traffici vengono ricomposte attraverso una diversa distribuzione dei rimedi.

Per questo la provenienza donativa non dovrebbe più essere valutata attraverso automatismi. Il punto non è stabilire astrattamente se un immobile “donato” sia vendibile, ma identificare quale disciplina si applichi alla specifica vicenda e quali rischi residui emergano dalla sua storia giuridica.

Fonti normative essenziali. Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44; codice civile, artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690, nel testo vigente. Il contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale; l'applicazione della disciplina transitoria richiede l'esame della singola fattispecie.
Luca Bagnasco

Avv. Luca Bagnasco

Managing Partner di MELIOR LAW. Si occupa di diritto civile, societario e immobiliare, contenzioso, diritto costituzionale ed europeo, diritto internazionale e nuove tecnologie.

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