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Blockchain, smart contract e tokenizzazione: verso una nuova infrastruttura giuridica degli scambi

DLT e tokenizzazione possono cambiare registrazione, trasferimento e automazione degli scambi, ma il codice non sostituisce il diritto: occorre governare il rapporto tra token, diritto rappresentato e titolare.

10 SETTEMBRE 2026 · ELENA RINALDI · TRAINEE

Oltre le criptovalute

La blockchain è una delle applicazioni delle distributed ledger technologies, ma il loro impiego non coincide con le criptovalute. Registri condivisi, tracciabilità delle operazioni e programmabilità possono essere utilizzati in infrastrutture finanziarie, supply chain e gestione di diritti.

L’integrità tecnica del registro, tuttavia, non garantisce la verità dell’informazione immessa.

Token e diritto rappresentato

Un token può rappresentare un valore, una posizione contrattuale o un diritto, ma la rappresentazione digitale non crea automaticamente il diritto sottostante. Occorre verificare quale norma o contratto collega il token all’asset.

La tokenizzazione è quindi un problema giuridico di qualificazione e opponibilità, non soltanto di tecnologia.

Smart contract e automazione

Uno smart contract è codice capace di eseguire automaticamente determinate condizioni; non è necessariamente un contratto in senso giuridico. Validità, interpretazione, rimedi e vizi del consenso continuano a dipendere dall’ordinamento applicabile.

L’irreversibilità tecnica di una transazione non elimina la possibilità che il diritto imponga restituzioni, risarcimenti o altri rimedi.

Mercati finanziari e MiCA

Il Regolamento (UE) 2022/858 disciplina un regime pilota per infrastrutture di mercato DLT. MiCA, Regolamento (UE) 2023/1114, costruisce invece il quadro per crypto-asset che non ricadono già, tra l’altro, nella disciplina degli strumenti finanziari.

La qualificazione dell’asset resta quindi preliminare alla scelta del regime regolatorio.

Real world assets, immobili e chiavi private

Nel real estate italiano il trasferimento di un token non trasferisce automaticamente la proprietà immobiliare: restano le forme, l’intervento notarile e la pubblicità previsti dall’ordinamento. Strutture indirette possono invece collegare token a partecipazioni o veicoli titolari dell’asset.

Anche il possesso della chiave privata non coincide necessariamente con la titolarità giuridica. La tokenizzazione diventa giuridicamente rilevante quando l’ordinamento governa in modo chiaro il rapporto tra token, diritto rappresentato e soggetto titolare.

Elena Rinaldi

Elena Rinaldi

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